Sez. 1, Sentenza n. 1545 del 22/04/1975 (Rv. 375143 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE DEL DECRETO - COMPETENZA FUNZIONALE ED INDEROGABILE - LIMITI - COMPENSAZIONE CON UN CREDITO DI UN FALLITO - COMPETENZA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - ESTENSIONE - REVOCATORIA DEL CURATORE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE DEL DECRETO - COMPETENZA FUNZIONALE ED INDEROGABILE - LIMITI - COMPENSAZIONE CON UN CREDITO DI UN FALLITO - COMPETENZA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - ESTENSIONE - REVOCATORIA DEL CURATORE.*
Qualora l'opponente a decreto ingiuntivo deduca, in compensazione di un credito del fallito, un proprio credito, tutta la causa rimane attratta nell'ambito del fallimento e della Competenza del tribunale fallimentare; la Competenza funzionale del giudice dell'opposizione, se esclude l'operativita delle deroghe di Competenza negli ordinari casi di connessione, non puo infatti precludere l'attrazione di detta controversia alla Sede fallimentare, in considerazione delle esigenze di diritto sostanziale e delle finalita pubblicistiche perseguite dalla procedura concorsuale. Tale principio opera, a maggior ragione, allorche il curatore del fallimento spieghi contro l'opponente Azione revocatoria, per porre nel nulla il titolo da cui ha origine il credito opposto in compensazione, dovendo tutte le azioni che derivano dal fallimento essere proposte davanti al tribunale che ha dichiarato il fallimento medesimo. (V 1385/71, mass n 351647; 2631/70, mass n 349037).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)