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Sez. 1, Sentenza n. 2631 del 10/12/1970 (Rv. 349037 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA FUNZIONALE - DEROGA IN FAVORE DELLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - SUSSISTENZA - ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE CON IL CREDITO AZIONATO DAL CURATORE DEL FALLIMENTO - TRASLATIO IUDICII DAVANTI AL TRIBUNALE FALLIMENTARE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1970-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349037-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA FUNZIONALE - DEROGA IN FAVORE DELLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - SUSSISTENZA - ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE CON IL CREDITO AZIONATO DAL CURATORE DEL FALLIMENTO - TRASLATIO IUDICII DAVANTI AL TRIBUNALE FALLIMENTARE - FATTISPECIE.*

Qualora l'opponente a decreto ingiuntivo opponga in compensazione di un credito del fallito, azionato dal curatore del fallimento, un proprio credito (proponendo o meno domanda riconvenzionale per l'eventuale eccedenza attiva), tutta la causa rimane attratta nell'ambito del fallimento e nella Competenza del tribunale fallimentare, per consentire la finalita assicurata dall'art 56 RD 16 marzo 1942, n 267. La Competenza funzionale del giudice dell'opposizione esclude bensi le deroghe di Competenza negli ordinari casi di connessione, ma non puo escludere l'attrazione alla Sede fallimentare, che risponde ad esigenze di diritto sostanziale e finalita di ordine pubblico, proprie dei procedimenti concorsuali. (nella specie, opponendosi al decreto ingiuntivo, il comune di Napoli aveva eccepito in compensazione del credito vantato dal fallimento della locale ' centrale del lattè un controcredito e chiesto la condanna per la differenza attiva i giudici di merito avevano ritenuto che le ragioni dell'opponente non potevano essere fatte valere nel giudizio di opposizione, bensi con domanda di insinuazione al passivo del fallimento, rimanendo il giudizio sull'opposizione radicato nella Sede naturale, per Competenza funzionale. La SC, cassandone la pronunzia, ha enunciato i principi di cui sopra). (V 2066'61 1381'63 1371'67, mass n 326277).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)