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Sez. 1, Sentenza n. 12429 del 23/08/2002 (Rv. 557048 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Provvedimenti degli organi fallimentari - Autorizzazione dell'attività negoziale del curatore in ordine ai beni fallimentari - Ricorso per Cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557048-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE

Il ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione non è ammissibile contro i provvedimenti a mezzo dei quali gli organi del fallimento abbiano autorizzato l'attività negoziale del curatore in ordine ai beni acquisiti alla massa fallimentare, esaurendosi detti provvedimenti nell'ambito del procedimento senza incidere con efficacia di giudicato su diritti dei terzi, che restano all'uopo tutelati nelle sedi giurisdizionali ordinarie.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105, Legge Falliment. art. 106, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 106, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 529, Cod. Proc. Civ. art. 591, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1498

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)