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Sez. 1, Sentenza n. 697 del 18/01/2001 (Rv. 543270 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - NULLITÀ | Giudice delegato nel fallimento - Provvedimenti preordinati al trasferimento del bene espropriando - Modifica o revoca - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2001-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543270-01

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - NULLITÀ

I provvedimenti del giudice delegato nel fallimento sono (al pari di quelli del giudice dell'esecuzione) revocabili e/o modificabili, d'ufficio o su istanza di parte, sino a quando essi non abbiano avuto esecuzione e, quindi, ove siano preordinati al trasferimento del bene espropriato, fino a quando non sia stato pronunciato il relativo decreto, cui consegue l'effetto traslativo non prodotto, viceversa, dalla sola ordinanza di aggiudicazione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 574, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)