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Sez. 1, Sentenza n. 3536 del 28/10/1969 (Rv. 343701 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - ENUNCIATI IN SENTENZA - TASSABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343701-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - ENUNCIATI IN SENTENZA - TASSABILITA - CONDIZIONI.*

Il disposto dell'art 62 della legge di registro, secondo cui sono soggette a registrazione le enunciazioni, contenute in Atti sottoposti a registrazione, di altri Atti non registrati o di convenzioni verbali, e applicabile alle enunciazioni contenute in sentenze, sempre che esse non siano poste a fondamento delle decisioni adottate con le sentenze medesime (ipotesi questa nella quale, in applicazione dell'art 72 della legge di registro, si deve parlare di 'tassa di titolò) ed anche se non tutti i soggetti della convenzione siano parti del processo concluso con la sentenza enunciante. (nella specie, in una sentenza che aveva dichiarato la Estinzione di un rapporto fidejussorio, era stata enunciata, come pacifica, la prestazione della fidejussione). (V 783-68, massima n 332055 2747-67, massima n 330277 433-67, massima n 326361 1743-66, massima n 323397).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 62, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 72 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)