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Sez. 1 - , Ordinanza n. 25800 del 05/09/2023 (Rv. 668957 - 02)

APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - IN GENERE | Appalto pubblico - Computo metrico e elenco prezzi - Funzione - Determinazione del prezzo - Immutabilità - Esclusione - Possibilità di introdurre varianti - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2023-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668957-02

APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - IN GENERE

In tema di appalto pubblico, computo metrico ed elenco prezzi definiscono la qualità e la quantità delle lavorazioni occorrenti per la realizzazione dell'opera, così come descritta nel progetto esecutivo, ed i relativi costi, ai fini della formulazione di un preventivo da porre a fondamento della delibera di approvazione della spesa nonché della determinazione del prezzo da porre a base della gara per l'aggiudicazione dell'appalto; tali documenti non determinano, tuttavia, l'immutabilità della determinazione stessa, essendo espressamente prevista per la stazione appaltante la possibilità d'introdurre delle varianti, non solo con riferimento alle circostanze di cui all'art. 25 della l. n. 109 del 1994, ivi compresi errori od omissioni del progetto esecutivo idonei a pregiudicare la realizzazione o l'utilizzazione della opera, ma anche in relazione alla necessità di eseguire lavorazioni non contemplate dal contratto o impiegare materiali diversi da quelli previsti, senza che l'appaltatore si possa opporre a tali varianti, salvo che l'aumento dei lavori stessi superi la soglia predeterminata per legge.

Legge 01/02/1994 num. 109 art. 25, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 20, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 14, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)