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Sez. 1 - , Sentenza n. 5848 del 22/02/2022 (Rv. 664029 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA (FINANZIAMENTI) - LAVORI EXTRACONTRATTUALI | Appalto di opere pubbliche - Variante dell’opera oltre il limite del quinto - Scelta discrezionale dell’Amministrazione - Limiti - Rispetto dei principi di correttezza e buona fede - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664029-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA (FINANZIAMENTI) - LAVORI EXTRACONTRATTUALI

In tema di appalto di opere pubbliche, la scelta se disporre o meno varianti in corso d'opera, eccedenti il limite del quinto d'obbligo, compete al committente, che non può essere obbligato a far eseguire opere significativamente diverse da quelle progettate, neanche qualora il responsabile unico del procedimento abbia rilasciato parere favorevole e l'appaltatore, pur potendo opporre un legittimo rifiuto, vi abbia consentito. Tuttavia, stante la natura privatistica del rapporto, tale facoltà discrezionale deve essere esercitata nel rispetto dei principi generali di correttezza, lealtà e buona fede e del dovere di cooperare all'adempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1206 c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto la Stazione appaltante responsabile della risoluzione del contratto non già per non aver dato corso alle varianti, ma per aver ritardato indebitamente nella relativa decisione).

Legge 11/02/1994 num. 109 art. 25, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 134, Decr. Minist. Lavori pubblici 19/04/2000 num. 145 art. 10, Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)