Sez. 2, Sentenza n. 4753 del 23/07/1988 (Rv. 459589 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - CONDIZIONI - IMPUGNAZIONE IN CASSAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO NON CONTENENTE UNA PRONUNCIA SULLA COMPETENZA - CONSEGUENTE ULTERIORE TRATTAZIONE DELLA CAUSA - LICEITÀ.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - CONDIZIONI - IMPUGNAZIONE IN CASSAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO NON CONTENENTE UNA PRONUNCIA SULLA COMPETENZA - CONSEGUENTE ULTERIORE TRATTAZIONE DELLA CAUSA - LICEITÀ.*
L'Obbligo della sospensione del processo a norma dell'art. 48 cod. proc. civ. deriva non già dal fatto che la parte abbia proposto una qualsiasi istanza alla Corte di Cassazione, sia pure nelle forme previste per la proposizione del regolamento di Competenza (e con la corrispondente denominazione), ma dal fatto che la parte predetta abbia impugnato un provvedimento avente natura di sentenza che abbia pronunciato sulla Competenza. È pertanto legittimo il provvedimento del giudice di merito che disponga l'ulteriore trattazione della causa ove accerti che non è stato proposto un vero e proprio regolamento di Competenza per essere stato impugnato un provvedimento semplicemente ordinatorio non contenente una pronuncia sulla Competenza. (V 502/82, mass n 418201).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)