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Sez. 1, Ordinanza n. 18722 del 19/08/2010 (Rv. 614341 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico - Accoglienza o trattenimento del richiedente presso i centri di cui all'art. 20 o 21 del d.lgs. n. 25 del 2008 - Decisione della Commissione Territoriale per la protezione internazionale - Diniego - Ricorso davanti all'autorità giudiziaria - Competenza - Tribunale distrettuale in cui è situato il centro - Fondamento - Cessazione della situazione di fatto al momento della domanda - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614341-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di ricorso, avverso la decisione di diniego assunta dalla commissione territoriale per la protezione internazionale, la competenza alla relativa pronuncia spetta, ai sensi dell'art. 35, primo comma, ultima parte, del d.lgs. n. 25 del 2008 (applicabile "ratione temporis") - in deroga alla competenza generale collegata alla sede della predetta commissione -, al tribunale distrettuale nel cui ambito è situato il centro di permanenza temporanea o il centro di accoglienza nel quale lo straniero è stato trattenuto od ospitato ai sensi degli artt. 20 o 21 del cit. d.lgs., senza che la cessazione di tale situazione (nella specie, di accoglienza) al momento della domanda giudiziale spieghi alcuna rilevanza, essendo entrambi i criteri collegati a dati oggettivi e non affidati al fattore temporale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 20, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 21, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)