Sez. 2, Sentenza n. 3465 del 21/10/1975 (Rv. 377635 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - SPORTI - IN GENERE - QUALIFICAZIONE DI UN ELEMENTO COSTRUTTIVO COME PARTE INTEGRANTE DELLA COSTRUZIONE O COME SPORTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - SPORTI - IN GENERE - QUALIFICAZIONE DI UN ELEMENTO COSTRUTTIVO COME PARTE INTEGRANTE DELLA COSTRUZIONE O COME SPORTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'accertamento se un elemento costruttivo sia parte integrante della costruzione ovvero sporto (o costruzione in oggetto) costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice del merito, il quale all'uopo deve tener conto delle dimensioni della parte aggiunta, della sua collocazione, delle caratteristiche costruttive, della sua incidenza volumetrica sull'insieme del corpo principale. Il risultato di detto accertamento non e sindacabile in Sede di legittimita, se congruamente motivato. (V 2168/68, mass n 334350).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)