Sez. 2, Sentenza n. 578 del 25/01/1979 (Rv. 396710 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - SPORTI - IN GENERE - QUALIFICAZIONE DI UN ELEMENTO COSTRUTTIVO COME PARTE INTEGRANTE DELLA COSTRUZIONE O COME SPORTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - SPORTI - IN GENERE - QUALIFICAZIONE DI UN ELEMENTO COSTRUTTIVO COME PARTE INTEGRANTE DELLA COSTRUZIONE O COME SPORTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'accertamento se un elemento costruttivo sia parte integrante della costruzione, ovvero uno sporto (o costruzione in aggetto) da non calcolare ai fini delle distanze, costituisce oggetto di una valutazione riservata al giudice del merito, il quale, all'uopo, deve tener conto della parte aggiunta, della sua collocazione, delle caratteristiche costruttive e della sua incidenza volumetrica sull'insieme del corpo principale: il risultato di tale accertamento non e sindacabile in Sede di legittimita, se congruamente motivato. (Conf 3465/75, mass n 377635).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)