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Sez. 1 - , Sentenza n. 29740 del 19/11/2018 (Rv. 651487 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Termine ex art. 161, comma 6, l. fall. - Decorrenza - "Dies a quo".
Stato
decisa il 2018-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651487-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE

Nel caso di presentazione della domanda di concordato con riserva, di cui all'art. 161, comma 6, l. fall., come introdotto dall'art. 33 del d.l. 22 n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, il termine che il giudice concede per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo, decorre dalla data di presentazione della detta domanda, non da quella dell'emissione del provvedimento con cui il giudice concede il termine, né dalla comunicazione di tale provvedimento da parte della cancelleria.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 com. 6, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 33 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)