Sez. 1, Sentenza n. 8574 del 06/08/1991 (Rv. 473394 - 01)
Cosa giudicata civile - Sentenze - Straniere | Sentenza resa dal giudice austriaco su domanda di petizione di eredità - Dichiarazione di efficacia in Italia - Condizioni ostative.
Cosa giudicata civile - Sentenze - Straniere
Con riguardo a sentenza resa dal giudice austriaco su domanda di petizione di eredità, la dichiarazione di efficacia in Italia trova ostacolo nel difetto di competenza giurisdizionale di detto giudice, secondo le previsioni dell'art. 4 della Convenzione italo-austriaca del 16 novembre 1971, ratificata con legge 12 febbraio 1974 n. 71, qualora il "de cuius" fosse cittadino italiano ed in Italia avesse l'ultima residenza, e sempre che l'interessato non deduca e dimostri (con facoltà di allegazione non soggetta alle preclusioni fissate per le produzioni documentali, ivi inclusa quella dell'art. 372 cod. proc. civ.) l'esistenza di norme dell' ordinamento austriaco che introducano specifici criteri di devoluzione della contesa al predetto giudice (criteri cui rinvia l'ultima parte del citato art. 4).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 16/11/1971 num. 4, Legge 12/02/1974 num. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)