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Sez. 1, Sentenza n. 970 del 26/01/1995 (Rv. 490018 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Cause in materia di omologazione - Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490018-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE

La regola risultante dal combinato disposto degli artt. 3 della legge n. 742 del 1969 e 92 dell'ordinamento giudiziario - che esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, tra le altre, le cause relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti - è applicabile, in via estensiva, alle cause in materia di omologazione del concordato preventivo e in tutti i gradi dei relativi giudizi.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 179, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 179, Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 183 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)