Sez. 1, Sentenza n. 2139 del 04/03/1994 (Rv. 485586 - 01)
Procedimento civile - Termini processuali - Sospensione | Cause in materia di omologazione del concordato preventivo e relativi gradi di giudizio - Termini processuali nel periodo feriale - Sospensione - Inapplicabilità.
Procedimento civile - Termini processuali - Sospensione
La regola risultante dal combinato disposto degli artt. 3 della legge n. 742 del 1969 e 92 dell'ordinamento giudiziario - che esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, tra le altre, le cause relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti - si applica (in via estensiva) alle cause in materia di omologazione del concordato preventivo e in tutti i gradi dei relativi giudizi.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 179, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 179, Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 183 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)