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Sez. L, Sentenza n. 3714 del 03/06/1986 (Rv. 446593 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - LIMITI - NUOVE PROVE DOCUMENTALI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446593-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - LIMITI - NUOVE PROVE DOCUMENTALI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

In grado di appello dei giudizi svolgentisi con il rito del lavoro, il divieto di nuovi mezzi di prova, di cui all'art. 437 cod. proc. civ., riguarda soltanto le prove cosiddette costituende e non anche quelle già costituite, quali sono i documenti, per la cui ammissibilità occorre soltanto che esse siano state indicate specificamente nel primo atto del procedimento (ricorso in appello o memoria difensiva) e che appaiano al giudice rilevanti ai fini della decisione. (Conf 2461/84, mass n 434486; (Conf 5936/83, mass n 430764; (Conf 5250/83, mass n 430133).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)