Sez. U, Sentenza n. 667 del 03/02/1986 (Rv. 444231 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO (I.I.L.A.) DA PARTE DI UN DIPENDENTE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO (I.I.L.A.) DA PARTE DI UN DIPENDENTE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - CONDIZIONI.*
L'istituto italo-latino americano (i.I.L.a.), di cui alla convenzione internazionale intervenuta l'1 giugno 1966 tra la Repubblica italiana e venti Repubbliche latino americane (ratificata con legge 4 ottobre 1966 n. 794), integra un'organizzazione munita di personalità giuridica internazionale, qualificabile come Unione di stati, e, pertanto, indipendentemente dall'esistenza di norme convenzionali (quale quelle di cui all'accordo fra l'istituto ed il governo italiano concluso a Roma il 3 giugno 1969, ma non ratificato), gode dell'immunità giurisdizionale che il nostro ordinamento, uniformandosi alle Disposizioni consuetudinarie del diritto internazionale (art. 10 della Costituzione), accorda agli stati esteri. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla controversia inerente a rapporto di lavoro con il predetto istituto, qualora si tratti di dipendente che non svolga attività meramente materiale, e che sia stabilmente e continuativamente inserito nella struttura organizzativa dell'ente (nella specie, in qualità di addetto alla biblioteca). (V 804/78, mass n 390142; (V 4502/77, mass n 388111; (V 4502/77, mass n 388112).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Tratt. Internaz. 01/06/1966, Legge 04/10/1966 num. 794
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)