Sez. 1, Sentenza n. 2392 del 10/06/1977 (Rv. 386099 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - DA PARTE DI COOPERATIVA EDILIZIA A CONTRIBUTO STATALE - MANCANZA DELLA PREVIA STIPULAZIONE DEL MUTUO EDILIZIO INDIVIDUALE - NULLITA DELL'ATTO DI ASSEGNAZIONE - ASSOGGETTABILITA DELL'ATTO ALL'IMPOSTA DI REGISTRO - ESCLUSIONE.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - DA PARTE DI COOPERATIVA EDILIZIA A CONTRIBUTO STATALE - MANCANZA DELLA PREVIA STIPULAZIONE DEL MUTUO EDILIZIO INDIVIDUALE - NULLITA DELL'ATTO DI ASSEGNAZIONE - ASSOGGETTABILITA DELL'ATTO ALL'IMPOSTA DI REGISTRO - ESCLUSIONE.*
In tema di edilizia economica e popolare, l'atto di assegnazione di alloggio, da parte di cooperativa edilizia a contributo statale, il quale difetti del necessario presupposto della stipulazione del mutuo edilizio individuale, prescritto dalla norma imperativa di cui all'art 139 del RD 28 aprile 1938, n 1165, e affetto da nullita radicale, indipendente dalla volonta dei contraenti e non suscettibile di sanatoria per intervento dei medesimi. Detto atto, pertanto, a seguito dell'accertamento e della dichiarazione giudiziale di quella nullita, non e assoggettabile ad imposta di registro, ai sensi dell'art 14 del RD 30 dicembre 1923 n 3269. (V 229/74, mass n 367837; (V 2275/73, mass n 365555).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 12 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 14 CORTE COST., Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 139
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)