Sez. 2, Sentenza n. 1948 del 29/05/1976 (Rv. 380757 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - INTERVENTO DEL PM - DECISIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE AL PM - MANCANZA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LIMITI.*
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - INTERVENTO DEL PM - DECISIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE AL PM - MANCANZA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LIMITI.*
Avverso la sentenza che pronuncia sulla querela di falso, con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero (art 221 terzo comma cod proc civ), il ricorso per Cassazione deve essere notificato anche alla predetta parte necessaria del processo. La mancata notificazione, peraltro, salvo il caso in cui il pubblico ministero sia l'unico contraddittore, non comporta l'inammissibilita della impugnazione, bensi l'Obbligo di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art 331 primo comma cod proc civ. (V 2414/72, mass n 359853).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 225, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)