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Sez. U, Sentenza n. 3078 del 08/05/1986 (Rv. 446085 - 01)

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - IN GENERE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, IN SEDE DI IMPUGNAZIONE, NEI CONFRONTI DEL P.M. PRESSO IL GIUDICE "A QUO" - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446085-01

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - IN GENERE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, IN SEDE DI IMPUGNAZIONE, NEI CONFRONTI DEL P.M. PRESSO IL GIUDICE "A QUO" - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*

L'integrazione del contraddittorio, in Sede d'impugnazione, nei confronti del pubblico ministero presso il giudice "a quo", non si rende necessaria in tutte le controversie in cui ne sia contemplato l'intervento, ma bensì soltanto in quelle nelle quali detto pubblico ministero sia titolare del potere di proporre impugnazione (trattandosi di cause che lui stesso avrebbe potuto promuovere o per le quali comunque sia previsto tale potere ai sensi dell'art. 72 cod. proc. civ.), mentre, nelle altre ipotesi (nella specie, giudizio di accertamento della paternità naturale), le funzioni del pubblico ministero, in quanto non includono l'autonoma facoltà di impugnazione, vengono ad identificarsi con quelle che svolge il procuratore generale presso il giudice "ad quem", e restano quindi assicurate dalla comunicazione o trasmissione degli Atti a questo ultimo (a norma degli artt. 71 cod. proc. civ., e, per il giudizio di Cassazione, 137 disp. Att. Cod. proc. civ.). (Conf 6063/85, mass n 443194; (Conf 3552/85, mass n 441166; (Conf 3529/77, mass n 387113; (contra 1948/76, mass n 380757).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 69, Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 331, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 137, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 137

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)