diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 8444 del 24/09/1996 (Rv. 499728 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE | Diritto di prelazione ex art. 38 legge n. 392 del 1978 - Rinuncia da parte del conduttore anteriormente alla "denuntiatio" del locatore - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499728-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE

L'art. 79 legge 1978 n. 392, che commina la nullità delle convenzioni tendenti ad escludere preventivamente i diritti del conduttore, non esclude la possibilità per il conduttore medesimo di disporre dei diritti una volta che questi siano sorti e possano essere fatti valere. Pertanto, non è ammessa la rinunzia del conduttore al diritto di prelazione di cui all'art. 38 legge citata prima che gli sia pervenuta la "denuntiatio" da parte del locatore, posto che solo da tale momento il diritto di prelazione diviene attuale, mentre se la denuntiatio" è omessa, diviene operativo il succedaneo diritto di riscatto previsto dall'art. 39.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)