Sez. 3, Sentenza n. 2823 del 05/05/1982 (Rv. 420692 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - DIRITTO ALLA PROROGA - CONDIZIONI - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - DIRITTO ALLA PROROGA - CONDIZIONI - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Ai fini del riconoscimento della proroga legale di un contratto di affitto di fondo rustico, la qualifica di coltivatore diretto, alla stregua delle leggi vigenti (legge n. 353 del 1949 e successive), deve stabilirsi in base ad un concreto rapporto stabile, ancorché non esclusivo, tra un fondo determinato e l'attività lavorativa dell'affittuario e della sua famiglia in esso impiegata per le normali esigenze di coltivazione, rapporto determinato dall'impiego effettivo, da parte del coltivatore diretto, di almeno un terzo dell'attività occorrente, senza che debba accertarsi la professionalità dell'attività esercitata nel fondo, sia sotto il profilo della prevalenza, sia sotto quello della capacità tecnica, sia sotto ogni altro aspetto. (V 2479/81, mass n 413263; (V 5282/80, mass n 409130; (V 2785/79, mass n 399094).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1949 num. 353 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)