Sez. 2, Sentenza n. 14337 del 09/02/2018 Cc. (dep. 28/03/2018) Rv. 272895 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Richiesta di patteggiamento a pena condizionalmente sospesa - Subordinazione della sospensione all'imposizione di obblighi - Ammissibilità - Attività non retribuita in favore della collettività - Specificazione delle modalità esecutive della prestazione con particolare riferimento al luogo di svolgimento - Necessità.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
In caso di richiesta di applicazione concordata della pena subordinata alla sua sospensione condizionale, il giudice, che ritenga accoglibile l'istanza condizionando la concessione del beneficio allo svolgimento di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività, ha l'obbligo di motivare adeguatamente anche in ordine al luogo di svolgimento della prestazione di pubblica utilità.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 54 com. 3 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)