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Sez. L, Sentenza n. 2978 del 22/05/1979 (Rv. 399299 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - PROVA DEL CONSEGUENTE MAGGIOR DANNO - ONERE DEL CREDITORE - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1979-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399299-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - PROVA DEL CONSEGUENTE MAGGIOR DANNO - ONERE DEL CREDITORE - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*

Il creditore non ha l'Onere di provare il maggior danno subito per effetto di svalutazione monetaria, di cui all'art 1224 secondo comma cod civ, quando trattisi di credito da risarcimento per fatto illecito, il quale integra un debito di valore. (V 5116/77, mass n 388730).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)