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Sez. 2, Sentenza n. 8169 del 18/08/1998 (Rv. 518164 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE | Regime antecedente alla riforma entrata in vigore nel 1995 - Mancato rispetto del termine di proposizione - Conseguenze - Inesistenza o inammissibilità della domanda e rilevabilità di ufficio del vizio - Esclusione - Fondamento - Formulazione di tempestiva eccezione ad opera della controparte e non accettazione del contraddittorio - Necessità.
Stato
decisa il 1998-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518164-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE

Nel regime antecedente alla riforma entrata in vigore nel 1995, la domanda riconvenzionale che non sia formulata nella prima udienza ovvero sia proposta dalla parte tardivamente costituitasi la quale non sia stata, secondo il disposto dell'art. 294 cod. proc. civ., rimessa in termini, non è giuridicamente inesistente né inammissibile, né il vizio è rilevabile di ufficio, essendo le norme preclusive di questa domanda dettate nell'interesse della controparte. Ne discende che l'inammissibilità della domanda riconvenzionale non è più opponibile, neppure in sede di gravame, quando la parte interessata a dedurla, anziché eccepire tempestivamente nella stessa udienza, o se assente, in quella successiva, la tardività o l'inammissibilità di detta domanda mantenendo poi ferma l'eccezione nelle conclusioni definitive, abbia espressamente o tacitamente, con un comportamento processuale incompatibile con la volontà di opporsi all'ingresso della domanda riconvenzionale, comunque aderito alla richiesta del suo esame nel merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)