diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7731 del 23/04/2004 (Rv. 572263 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Procedura concorsuale - Mancata continuazione dell'attività imprenditoriale - Cessione d'azienda - Ammissibilità - Conseguenze - Disciplina ex art. 2112 cod. civ. vecchio testo - Applicabilità - Natura coattiva del trasferimento - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572263-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

L'apertura di una procedura concorsuale (nel caso di specie, liquidazione coatta amministrativa), anche qualora non si abbia la prosecuzione neppure temporanea dell'attività imprenditoriale precedentemente esercitata, non implica di per sè il venir meno dell'organizzazione aziendale né preclude il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, essendo anzi tale trasferimento, attuato nell'ambito della procedura concorsuale, un modo per evitare la disgregazione del patrimonio aziendale. In tali ipotesi di trasferimento, è applicabile l'art. 2112 cod. civ.(nel testo anteriore alla riforma), con conseguente continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'azienda caduca, senza che a ciò sia d'ostacolo l'eventuale natura "coattiva" del trasferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)