Sez. L, Sentenza n. 9174 del 15/09/1997 (Rv. 508021 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - LIQUIDAZIONE | Banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa - Cessione dell'intera azienda (o di un singolo ramo) - Ammissibilità - Accertamento dell'avvenuta cessione o del trasferimento di singoli beni - Competenza esclusiva del giudice di merito - Criteri generali in tema di cessione di azienda - Applicabilità - Cessione di tutte le attività e passività della banca - Indice di cessione dell'intera azienda - Esclusione.
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - LIQUIDAZIONE
I commissari liquidatori di un'azienda bancaria hanno, in base a quanto previsto dall'art. 75 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375,(cosiddetta legge bancaria) cui corrisponde sostanzialmente l'art. 90, comma secondo, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (contenente il nuovo testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) il potere di procedere alla cessione dell'intera azienda (o di un singolo ramo) della banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, e l'accertamento in concreto di tale evento, spettante esclusivamente al giudice di merito, non si sottrae ai criteri che presiedono alla individuazione della cessione di azienda in generale, dovendosi verificare, anche nella detta ipotesi, se vi sia stato trasferimento non già dei singoli beni ma di tutto il complesso dei beni che erano stati organizzati dall'imprenditore e che per le loro caratteristiche ed il loro collegamento funzionale rendono possibile lo svolgimento di quella specifica impresa. In particolare, con riguardo all'azienda bancaria deve escludersi che costituisca, di per se un indice di cessione dell'azienda nella sua interezza la cessione di tutte le attività e passività della banca posta in liquidazione coatta(ipotesi del resto specificamente distinta, nell'art. 54 del D.L. del 1936 e nell'art. 90 del T.U. del 1993, dalla cessione di azienda e dalla cessione di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco) ben potendo gli elementi patrimoniali attivi e passivi, ancorché ceduti in blocco ad un unico soggetto (che acquista le attività e si accolla le passività) esser considerati dalle parti contraenti in senso atomistico in quanto riferibili ad un organismo ormai non più funzionante.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 71, Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 54, Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 75, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)