Sez. 5, Sentenza n. 16818 del 20/06/2008 (Rv. 604371 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Cessione del complesso di beni mobili ed immobili di impresa soggetta a procedura concorsuale - Qualificazione dell'operazione come cessione di azienda - Possibilità - Conseguenza in tema di sottoposizione dell'operazione ad imposta di registro e non ad IVA - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI
L'avvio di una procedura concorsuale - nel caso di specie la liquidazione coatta amministrativa - non determina affatto, nè "ipso iure" nè in via di mero fatto, il sicuro e certo dissolvimento dell'azienda gestita dall'imprenditore assoggettato alla procedura stessa, in quanto il fine di soddisfare i creditori, perseguito dalla procedura concorsuale medesima, non deve essere necessariamente raggiunto con il disgregamento dell'azienda, mediante alienazione atomistica dei singoli componenti. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha annullato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto, sulla sola scorta dell'avvio della procedura concorsuale, illegittimo il diniego dell'ufficio finanziario del rimborso dell'IVA emesso sul presupposto che la vendita, avendo avuto ad oggetto "un organico compendio aziendale", era sottoposta ad imposta proporzionale di registro ed esclusa dall'IVA ex art. 2, comma terzo, del d.P.R. n. 633 del 1972).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)