Sez. 3, Sentenza n. 6537 del 13/12/1984 (Rv. 438108 - 01)
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - IN GENERE - DIVIETI IN MATERIA VALUTARIA PREVISTI DAGLI ARTT. 2, 5 E 6 DEL D.L. N. 476 DEL 1956 - NATURA - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE - ACQUISTO DI AZIONI ED OBBLIGAZIONI EMESSE ALL'ESTERO - EFFETTUAZIONE AD OPERA DI UNA BANCA STRANIERA SU INCARICO DI CLIENTE RESIDENTE IN ITALIA IN CONNESSIONE CON ANTICIPAZIONE IN CONTO CORRENTE - NULLITÀ - AZIONE CONTRATTUALE O AZIONE DI INDEBITO ARRICCHIMENTO AD OPERA DEL SOGGETTO NON RESIDENTE - INAMMISSIBILITÀ.*
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - IN GENERE - DIVIETI IN MATERIA VALUTARIA PREVISTI DAGLI ARTT. 2, 5 E 6 DEL D.L. N. 476 DEL 1956 - NATURA - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE - ACQUISTO DI AZIONI ED OBBLIGAZIONI EMESSE ALL'ESTERO - EFFETTUAZIONE AD OPERA DI UNA BANCA STRANIERA SU INCARICO DI CLIENTE RESIDENTE IN ITALIA IN CONNESSIONE CON ANTICIPAZIONE IN CONTO CORRENTE - NULLITÀ - AZIONE CONTRATTUALE O AZIONE DI INDEBITO ARRICCHIMENTO AD OPERA DEL SOGGETTO NON RESIDENTE - INAMMISSIBILITÀ.*
Gli artt. 2, 5 e 6 del d.l. 6 giugno 1956 n. 476 recante norme valutarie (convertito in legge 25 luglio 1956 n. 786), nella parte in cui vietano, in difetto di autorizzazione ministeriale, fra residenti e non residenti, gli Atti costitutivi di obbligazioni a carico dei primi, nonché gli Atti di acquisto di azioni od obbligazioni emesse o pagabili all'estero, ovvero di acquisto, cessione e disposizione di titoli di credito di qualsiasi specie, configurano Disposizioni di ordine pubblico, la cui violazione determina la nullità degli Atti medesimi, la loro conseguente inidoneità assoluta e definitiva alla produzione di qualsiasi effetto giuridico, e, quindi, l'esclusione di ogni possibilità di tutela davanti al giudice nazionale del loro contenuto economico e dei loro riflessi patrimoniali. Ciò comporta, con riguardo all'acquisto di azioni ed obbligazioni emesse all'estero, che una banca straniera abbia effettuato su incarico di cliente residente in Italia, in connessione con anticipazione in conto corrente accordata al cliente medesimo, che l'inosservanza delle suddette norme imperative travolge i relativi rapporti contrattuali, e gli Atti rivolti ad eludere le norme medesime (quale il mandato all'acquisto dei titoli), affetti da insanabile nullità, e che anche il soggetto non residente resta priva non solo di Azione contrattuale, ma pure di Azione di indebito arricchimento, dato che questa, avendo funzione integratrice e sussidiaria, non può ritenersi ammissibile, come strumento surrettizio, per aggirare una norma imperativa per ragioni di ordine pubblico, e per difendere un interesse che la norma stessa disconosce (Azione di arricchimento che, nella specie, la banca straniera aveva esperito con una richiesta di indennizzo di ammontare pari al saldo passivo del cliente alla chiusura delle operazioni). (V 3794/82, mass n 421755; (V 4686/81, mass n 415405).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 2, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 5, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 6, Legge 25/07/1956 num. 786
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)