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Sez. 2, Sentenza n. 3794 del 22/06/1982 (Rv. 421755 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - IN GENERE - ATTIVITÀ RISERVATA A CATEGORIA DIVERSA DA QUELLA DELL'ALBO DI ISCRIZIONE - DIRITTO A COMPENSO - INSUSSISTENZA - AZIONE GENERALE DI ARRICCHIMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421755-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - IN GENERE - ATTIVITÀ RISERVATA A CATEGORIA DIVERSA DA QUELLA DELL'ALBO DI ISCRIZIONE - DIRITTO A COMPENSO - INSUSSISTENZA - AZIONE GENERALE DI ARRICCHIMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*

Nei confronti del professionista, che abbia esercitato un'attività riservata dalla legge professionale a categoria diversa da quella dell'albo nel quale sia iscritto (nella specie, effettuazione da parte di un geometra di progettazioni di Competenza di ingegneri od architetti), trova applicazione l'art. 2231 cod. civ., il quale comporta il disconoscimento di ogni possibilità di conseguire un compenso, ancorché sotto il profilo dell'indebito arricchimento, tenuto conto che la funzione sussidiaria dell'Azione generale di arricchimento viene meno a fronte di una norma negatrice di tutela ad un determinato interesse. (V 2526/75, mass n 376441; (V 3496/72, mass n 361412; (V 2698/69, mass n 342378).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2231, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)