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Sez. 1, Sentenza n. 4686 del 21/07/1981 (Rv. 415405 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA - COMPIMENTO ALL'ESTERO SENZA AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE DI OPERAZIONI SPECULATIVE DI COMPRAVENDITA DI METALLI A TERMINE COMMISSIONATE DA SOGGETTO RESIDENTE IN ITALIA A SOGGETTO NON RESIDENTE - SENTENZA STRANIERA DI CONDANNA DEL PRIMO SOGGETTO AL PAGAMENTO DI SOMMA IN VALUTA ESTERA A FAVORE DEL SECONDO SOGGETTO - CONTRARIETA ALL'ORDINE PUBBLICO DELLO STATO - SUSSISTENZA - DELIBAZIONE - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1981-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415405-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA - COMPIMENTO ALL'ESTERO SENZA AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE DI OPERAZIONI SPECULATIVE DI COMPRAVENDITA DI METALLI A TERMINE COMMISSIONATE DA SOGGETTO RESIDENTE IN ITALIA A SOGGETTO NON RESIDENTE - SENTENZA STRANIERA DI CONDANNA DEL PRIMO SOGGETTO AL PAGAMENTO DI SOMMA IN VALUTA ESTERA A FAVORE DEL SECONDO SOGGETTO - CONTRARIETA ALL'ORDINE PUBBLICO DELLO STATO - SUSSISTENZA - DELIBAZIONE - DIVIETO.*

Poiche, ai sensi dell'art terzo, n 1, lett C), della convenzione italo-britannica del 7 febbraio 1964, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, resa esecutiva con legge 18 maggio 1973 n 280, le sentenze pronunciate nel territorio di una delle parti contraenti non possono essere riconosciute dalle corti nel territorio dell'altra parte contraente se contengono 'Disposizioni contrarie all'ordine pubblico dello stato della Corte richiestà, non puo essere delibata la sentenza straniera di condanna di soggetto residente in Italia al pagamento di somma in valuta estera a favore di soggetto non residente, fondata sul compimento all'estero, senza autorizzazione ministeriale, di operazioni speculative di compravendita di metalli a termine commissionate dal primo al secondo, trattandosi di pronuncia in contrasto con la disposizione dell'art 2 del DL 6 giugno 1956 n 476 (conv nella legge 25 luglio 1956 n 786) che vieta a pena di nullita, in assenza della citata autorizzazione, gli Atti produttivi di obbligazioni tra residenti e non residenti non implicanti trasferimenti di beni o servizi e che, in quanto diretta a salvaguardare, nel rispetto della cooperazione monetaria internazionale, l'ordine economico del Paese nelle sue basi essenziali, e parte integrante dell'ordine pubblico italiano. (V 5897/78, mass n 395726; (V 4673/77, mass n 388272; (V 1015/66, mass n 322025).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 2, Legge 25/07/1956 num. 786, Tratt. Internaz. 07/02/1964 num. 3, Legge 18/05/1973 num. 280

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)