Sez. 5, Sentenza n. 26535 del 17/12/2014 (Rv. 633907 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Notifica del ricorso - Litispendenza - Fruibilità del condono a norma dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Successiva costituzione del ricorrente - Irrilevanza - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio tributario, ai sensi degli artt. 18 e 20 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la notifica del ricorso determina la litispendenza, con conseguente fruibilità del condono di cui all'art. 16, comma 3, lett. a) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, senza che rilevi essendo irrilevante la successiva costituzione in giudizio del ricorrente, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, che costituisce adempimento ulteriore preclusivo solo della prosecuzione e non dell'esistenza del processo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)