Sez. 5, Sentenza n. 210 del 09/01/2014 (Rv. 628851 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Chiusura delle liti fiscali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Pendenza della lite - Condizione - Limite - Atti impositivi, già da tempo definitivi, impugnati al solo scopo di accedere al beneficio - Abuso del diritto - Configurabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In materia di chiusura delle liti fiscali ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'art. 2, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la formale pendenza della lite non è ostativa del diniego dell'istanza di condono fiscale allorquando il contribuente - in palese violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede, nonché dei principi di lealtà processuale e del giusto processo - abbia fatto uso abusivo del processo, impugnando l'atto impositivo ben oltre la scadenza del termine previsto dalla legge (nella specie, dopo quasi quattro anni), senza nulla argomentare in ordine alla perdurante ammissibilità dell'impugnazione nonostante il tempo trascorso, al solo scopo di precostituirsi una lite pendente per accedere al condono.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Costituzione art. 111, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 2 com. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)