Sez. 1, Sentenza n. 5408 del 07/12/1989 (Rv. 464504 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - IN GENERE - SOCIETÀ IRREGOLARE O DI FATTO - PROVA - NEI RAPPORTI FRA I SOCI - OGGETTO.*
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - IN GENERE - SOCIETÀ IRREGOLARE O DI FATTO - PROVA - NEI RAPPORTI FRA I SOCI - OGGETTO.*
L'accertamento della esistenza tra più persone di una società irregolare o di fatto deve essere condotta dal giudice, per quanto attiene ai rapporti tra i soci, tenendo conto di un complesso di circostanze idonee a rivelare l'Esercizio in comune di un'attività d'impresa e l'"affectio societatis": in difetto, cioè, della prova scritta del contratto sociale, l'esistenza della società di fatto può essere desunta dai comportamenti tenuti dai soci, anche nei confronti dei terzi, per l'Esercizio collettivo dell'impresa. Tale indagine, risolvendosi nell'apprezzamento di elementi di fatto, è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e giuridicamente corretta. (V 2500/88, mass n 458264).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2297
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)