Sez. U, Sentenza n. 6321 del 11/07/1997 (Rv. 505915 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Rapporto di collaborazione su base privatistica e convenzionale di medico con ente locale - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Contestazione di atto della pubblica amministrazione relativo al rapporto - Ininfluenza - Dichiarazione incidentale della illegittimità dell'atto e sua disapplicazione - Ammissibilità - Fattispecie relativa a medico con rapporto di collaborazione con servizio comunale profilassi e malattie infettive.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE
In relazione a rapporto di collaborazione di natura privatistica su base convenzionale intrattenuto da un medico con un ente pubblico territoriale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario anche se l'attore, nel chiedere l'accertamento del suo diritto ad ottenere benefici vari di natura economica, assicurativa e previdenziale, contesti l'atto con cui gli sia stata riconosciuta un'anzianità inferiore a quella reale, poiché il giudice ordinario, ai fini del riconoscimento dei diritti derivanti da tale tipo di rapporti, ha il potere di controllare in via incidentale la legittimità degli atti o provvedimenti posti dall'amministrazione ed eventualmente di disapplicarli. (Fattispecie relativa controversia promossa nei confronti di un Comune da medico chiamato nel 1961 a prestare la propria opera in qualità di libero professionista nell'ambito del servizio comunale profilassi e malattie infettive, con successivo trasferimento del rapporto "autonomo convenzionale" ad un'Unità sanitaria locale in applicazione di accordo integrativo dell'Accordo nazionale per i medici ambulatoriali del 22 dicembre 1978).
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)