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Sez. U, Sentenza n. 8632 del 03/10/1996 (Rv. 499875 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Rapporto fra unità sanitarie locali e medici convenzionati - Natura giuridica - Controversie fra medici convenzionati e U.s.l. - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Domanda del professionista fondata sulla illegittimità di atti amministrativi, anche discrezionali, adottati nei suoi confronti - Rilevanza - Esclusione - Previsione della facoltà, per il professionista di proporre ricorso amministrativo avverso i suddetti atti - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499875-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

Il rapporto fra i medici cosiddetti convenzionati esterni e le unità sanitarie locali, disciplinato dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istitutiva del servizio sanitario nazionale) e dagli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 48 della stessa legge, esula dall'ambito del pubblico impiego, difettando il requisito della subordinazione, e configura un rapporto di prestazione d'opera professionale, sia pure con i connotati della collaborazione continuativa e coordinata (art. 409, n. 3, cod. civ.); ne consegue che le controversie ad esso inerenti spettano alla cognizione del giudice ordinario, la cui giurisdizione non resta esclusa, in favore di quella di legittimità del giudice amministrativo, per il fatto che la domanda del professionista denunci, quale mezzo al fine della tutela dei diritti scaturenti dal suddetto rapporto, l'illegittimità di atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione, tenuto conto dell'inidoneità di tali atti e provvedimenti a degradare le posizioni di diritto soggettivo costituite con il menzionato rapporto privatistico e della conseguente sindacabilità dei medesimi da parte del giudice ordinario, sia pure in via incidentale ed al limitato fine della loro eventuale disapplicazione, a nulla rilevando né il carattere discrezionale del provvedimento denunciato (nella specie, trasferimento d'ufficio di un medico disposto per i motivi di opportunità di cui all'art. 15, comma quinto, del d.P.R. 14 febbraio 1992 n. 218), né la previsione della facoltà, per il medico interessato, di contestare il provvedimento sfavorevole attraverso un contenzioso extragiudiziale amministrativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 ter, DPR 14/02/1992 num. 218 art. 15, Legge 22/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)