Sez. 1, Ordinanza n. 437 del 12/03/1976 Cc. (dep. 21/04/1976) Rv. 133305 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITA SOCIALE - ELEMENTI DI GIUDIZIO - CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - INFORMAZIONI DEL QUESTORE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITA SOCIALE - ELEMENTI DI GIUDIZIO - CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - INFORMAZIONI DEL QUESTORE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
In tema di applicazione di misure di prevenzione, il convincimento del giudice in ordine alla pericolosita del soggetto e ampiamente discrezionale e puo basarsi anche su elementi che giustifichino sospetti e presunzioni, purche obiettivamente accertati, quali: i precedenti penali, le recenti denunzie per gravi reati, il tenore di vita del prevenuto, la compagnia di pregiudicati o di mafiosi ed altre concrete manifestazioni contrastanti con la sicurezza o la moralita pubblica. La discrezionalita del decidente nell'applicazione delle misure di prevenzione si riflette, poi, nella motivazione dei relativi decreti, nel senso che il giudice puo fondare il proprio convincimento in ordine alla pericolosita sociale del soggetto anche esclusivamente sulle informazioni fornite dal questore, purche queste non contrastino con gli elementi risultanti dagli Atti o con le prove addotte dalla difesa.*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)