diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2459 del 20/03/1997 (Rv. 503129 - 01)

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Psicologi - Formazione dell'albo - Iscrizione in sede di prima applicazione della legge n. 56 del 1989 - Requisiti per l'iscrizione senza esame - Valore dimostrativo dell'adeguata preparazione professionale dell'aspirante - Conseguenze - Svolgimento di "attività di servizio attinente alla psicologia" - Sua appartenenza alla qualifica ricoperta - Necessità - Esclusione - Valutazione compiuta dal giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1997-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503129-01

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE

In tema di iscrizione all'albo degli psicologi, la disposizione dell'art. 32 della legge 18 gennaio 1989 n. 56, consentendo, in presenza di determinati requisiti, nella fase di prima applicazione della legge stessa, l'iscrizione senza necessità del superamento dell'esame previsto per l'iscrizione ordinaria dal precedente articolo 2, mostra di attribuire a tali requisiti valore dimostrativo della adeguata preparazione professionale dell'aspirante all'iscrizione, normalmente accertata mediante il suddetto esame. Ne consegue che, dovendo, alla stregua della sua ratio, considerarsi tale disposizione di stretta interpretazione, l'espressione "attività di servizio attinente alla psicologia" che a norma delle lettera b) dell'articolo menzionato consente l'iscrizione anche in mancanza del titolo di cui al cit. art. 2, va interpretata, con esclusione di ogni riferimento generico ad attività con risvolti collegabili a discipline psicologiche, avendo riguardo alle attività riconducibili (secondo la valutazione riservata al giudice di merito, censurabile solo per vizi della motivazione) alla definizione della professione di psicologo fornita dall'art. 1 della stessa legge, dovendosi peraltro tener conto delle attività concretamente ed effettivamente svolte dall'aspirante, in relazione al posto di ruolo occupato, anche se legate allo stesso solo da un nesso di occasionalità, senza necessità che esse siano quelle proprie della qualifica ricoperta (Nella specie trattavasi di dipendente comunale di ruolo, in possesso di laurea in sociologia, il quale, inquadrato nell'ufficio assistenza scolastica, era stato concretamente adibito al recupero degli evasori all'obbligo scolastico mediante sostegno psicologico agli stessi e alle loro famiglie, finalizzato alla soluzione dei problemi di incomprensione e di armonico sviluppo della comunità familiare, attività rientranti, secondo la sentenza di merito - confermata dalla S.C. - nell'ambito del "sostegno psicologico rivolto alle persone, al gruppo e agli organismi sociali" di cui all'art. 1 della menzionata legge n. 56 del 1989).

Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 1, Legge 18/02/1989 num. 56 art. 2, Legge 18/02/1989 num. 56 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)