Sez. 1, Sentenza n. 10551 del 27/11/1996 (Rv. 500842 - 01)
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Psicologi - Iscrizione in sede di prima applicazione della legge n. 56 del 1989 - Requisiti - Prestazione di attività di servizio attinente alla psicologia - Configurabilità - Condizioni - Servizio di ruolo quale "sociologo collaboratore" presso una U.S.L. - Idoneità - Esclusione.
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE
In tema di iscrizione all'albo degli psicologi, la disposizione dell'art. 32 della legge n. 56 del 1989 - che, in sede di prima istituzione dell'albo, consente, anche in mancanza dei titoli di cui all'art. 2, l'iscrizione a chi abbia prestato attività di servizio "attinente" alla psicologia - deve intendersi di stretta interpretazione, individuando requisiti di rilevanza tale che il loro possesso ha effetto direttamente abilitante; ne deriva che, in tale attività non può intendersi compreso il servizio di ruolo prestato da un soggetto quale sociologo collaboratore presso una U.S.L., riguardando un'attività ben diversa dalla psicologia sia nel contenuto che nelle finalità, in quanto mentre questa studia ed interpreta i processi mentali dell'individuo ed i comportamenti che ne derivano, la sociologia si interessa dei fenomeni sociali (politici, economici, giuridici, ecc.) e della loro interdipendenza, attraverso particolari tecniche di analisi e di rilevamento statistico.
Riferimenti normativi: Legge 18/01/1989 num. 56 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)