Sez. 5, Sentenza n. 6591 del 12/03/2008 (Rv. 602716 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Successione "ex lege" dell'Agenzia delle entrate al Ministero delle Finanze nel corso del giudizio di primo grado - Prosecuzione del giudizio da parte della sola Agenzia - Accettazione del contraddittorio da parte del contribuente - Effetti - Estromissione del Ministero dalla lite - Conseguenze - Legittimazione del Ministero a proporre ricorso per cassazione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA
In tema di contenzioso tributario, nel caso in cui la successione legale della Agenzie delle entrate al Ministero delle finanze sia avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, ed il Ministero abbia omesso sia di impugnare la sentenza ad esso sfavorevole, sia di partecipare al giudizio di appello, senza contestazioni della controparte, si verifica per accordo tacito fra tutte le parti una estromissione dal giudizio del Ministero medesimo, anche in assenza di un provvedimento formale. In tal caso, pertanto, il Ministero è privo di legittimazione a proporre ricorso per cassazione che, se proposto, va dichiarato inammissibile.
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1999 num. 300 art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)