Sez. 5, Sentenza n. 24245 del 30/12/2004 (Rv. 579413 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Appello proposto dal solo ufficio periferico dell'Agenzia delle entrate, succeduta "ex lege" al Ministero delle Finanze durante il giudizio di primo grado - Accettazione del contraddittorio da parte del contribuente nei confronti del solo nuovo soggetto processuale - Conseguenze - Ricorso per Cassazione - Legittimazione esclusiva dell' Agenzia - Sussistenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE
In tema di contenzioso tributario, qualora l'appello avverso la sentenza della commissione provinciale sia stato proposto soltanto dall'ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate - succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle Finanze nel corso del giudizio di primo grado - e il contribuente abbia accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, deve ritenersi verificata, sia pure per implicito, l'estromissione dal giudizio del dante causa Ministero delle Finanze, con la conseguenza che l'unico soggetto legittimato a proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale è l' Agenzia delle Entrate ed il ricorso eventualmente proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione.
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1999 num. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)