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Sez. L, Sentenza n. 7093 del 29/05/2000 (Rv. 537015 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI | Lavoratrice agricola - Indennità ex legge n. 1204/1971 - Diritto - Presupposti - Iscrizione negli elenchi nominativi - Sufficienza - Esclusione - Prova del rapporto di lavoro agricolo - Necessità.
Stato
decisa il 2000-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537015-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI

Ai fini della fruizione dell'indennità di maternità prevista dalla legge n. 1204 del 1971 non è sufficiente l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ma è necessaria la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dello status di lavoratrice agricola.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)