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Sez. L, Sentenza n. 4936 del 16/05/1998 (Rv. 515518 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI | Diritto all'indennità di maternità ex legge n. 1204 del 1971 - Presupposti - Iscrizione negli elenchi nominativi ovvero rilascio di certificato sostitutivo ex art. 4 D.L.Lgt. n. 212 del 1946 - Sufficienza.
Stato
decisa il 1998-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515518-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI

Ai fini della fruizione delle indennità di maternità previste dalla legge n. 1204 del 1971 per i periodi di astensione obbligatoria per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa, le lavoratrici agricole non devono fornire la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro in atto, essendo sufficiente il possesso della qualifica di bracciante agricola, che va comprovato, a norma dell'art. 13 d.P.R. n. 1026 del 1976, con l'iscrizione negli elenchi nominativi e con l'apposito certificato di cui all'art. 4 D.L.Lgt. n. 212 del 1946, a prescindere, rispettivamente, dalla data di pubblicazione dei primi e di rilascio del secondo.

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 CORTE COST., DPR 25/11/1976 num. 1026 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)