Sez. L, Sentenza n. 8132 del 27/07/1999 (Rv. 528994 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL PARENTE | O dell'affine - Esclusione della presunzione di gratuità delle prestazioni per difetto di convivenza degli interessati - Conseguente presunzione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - Esclusione - Conseguenze - Deduzione in giudizio di tale rapporto - Onere probatorio relativo alla sua sussistenza - Incidenza sul deducente - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL PARENTE
Ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera "ipso iure" una presunzione di contrario contenuto, indicativo cioè dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; pertanto, in caso di contestazione, la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato il diritto della ricorrente ad ottenere l'indennità di maternità sul rilievo che la stessa si era limitata a fondare la sua domanda sull'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - dai quali era stata poi, oltretutto, cancellata in esito all'accertamento dell'Ufficio di vigilanza dell'INPS - senza fornire alcun altro elemento probatorio circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e il suo status di lavoratrice agricola).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Legge 30/12/1971 num. 1204 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)