Sez. 2, Sentenza n. 9233 del 12/07/2000 (Rv. 538390 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Nullità della notifica - Rinnovazione della notifica.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente deve essere parificato, dal punto di vista formale, all'attore dell'ordinario giudizio di cognizione che introduca in "thema decidendum" che deve essere portato necessariamente a conoscenza della controparte e sul quale il giudice sia poi chiamato a pronunciarsi, con la conseguenza che ove sussista una nullità di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione deve farsi applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ. ed ordinarsi per l'effetto alla parte opponente di provvedere alla notifica nelle forme di legge (nella specie la S.C. ha affermato che la notifica dell'atto di opposizione, proposto verbalmente davanti al Giudice di pace ai sensi dell'art. 316 cod. proc. civ., doveva essere effettuata ai sensi degli artt. 638 e 645 cod. proc. civ. nel domicilio eletto nel ricorso per decreto ingiuntivo e non nel domicilio reale della parte).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)