Sez. 2, Sentenza n. 1442 del 26/02/1990 (Rv. 465541 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - NULLITÀ DELLA NOTIFICA - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - NULLITÀ DELLA NOTIFICA - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICA.*
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ancorché da un punto di vista sostanziale - e con riguardo alla ripartizione del relativo Onere probatorio - la qualità di attore spetti al creditore che abbia chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente, da un punto di vista formale deve invece ritenersi che quest'ultimo che promuove il giudizio di opposizione va parificato all'attore dell'ordinario giudizio di cognizione con la conseguenza che, nel caso di nullità della notifica dell'atto di opposizione (nella specie, notificato nel domicilio reale dell'intimante invece che nel domicilio da questi eletto presso il procuratore nominato in Sede di ricorso per ingiunzione) con applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ. va ordinato alla detta parte opponente, che male abbia provveduto ad instaurare il contraddittorio, di provvedere alla rinnovazione dell'atto di opposizione nelle forme di legge.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)