Sez. 3, Sentenza n. 6410 del 30/06/1998 (Rv. 516829 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Notificazione nel domicilio reale - Nullità della notificazione - Rinnovazione - Omissione - Conseguenza.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
A norma dell'art. 645, comma primo cod. proc. civ. l'opposizione a decreto ingiuntivo si propone con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art 638 cod. proc. civ., cioè o presso il procuratore del ricorrente o, quando è ammessa la costituzione di persona, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. Consegue che la notificazione dell'opposizione effettuata nel domicilio reale della parte opposta integra una notificazione nulla - e non inesistente - che può costituire oggetto di rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ. Qualora poi nel precedente grado non sia stata ordinata la rinnovazione della notificazione, la Corte, nel dichiarare la nullità del giudizio a norma dell'art. 82, comma secondo cod. proc. civ., deve pronunziare l'annullamento della sentenza con rinvio ad altro giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)