Sez. 6, Sentenza n. 22145 del 03/12/2014 Cc. (dep. 27/05/2015) Rv. 263634 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - IN GENERE | Potere del P.M. di procedere separatamente per reati commessi nel corso delle indagini relative ad altri reati connessi - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - IN GENERE
In tema di indagini preliminari, il Pubblico Ministero, qualora venga accertata, nel corso delle investigazioni relative ad un determinato fatto di reato, la flagranza di altri reati per i quali siano configurabili ragioni di connessione con tale fatto, non ha alcun obbligo di svolgere indagini contestuali e congiunte relativamente ai reati ulteriori, né di effettuare la relativa iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen. nell'ambito dell'originario procedimento, ma può procedere separatamente, anche al fine di rispettare l'obbligo di procedere ad arresto in flagranza e, nello stesso tempo, di tutelare l'interesse investigativo a non rivelare notizie pregiudizievoli per gli accertamenti in corso, in quanto la citata disposizione si limita ad imporre che l'Autorità giudiziaria inquirente iscriva le notizie di reato, al fine di segnare la decorrenza del termine di durata delle indagini e, nei limiti previsti dalla legge, di assicurare agli aventi diritto la cognizione della pendenza. (Fattispecie in tema di indagini e di reati concernenti il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 17 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 19, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)