Sez. 3, Sentenza n. 1269 del 18/02/1983 (Rv. 426053 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DI RIPRESA - DISCIPLINA EX D.L.G.C.P.S. N. 273 DEL 1947, COME MODIFICATO DALL'ART. 2 LEGGE N. 176 DEL 1978 - CONDIZIONE RICHIESTA - RELATIVA AL FATTO CHE IL CONCEDENTE O LOCATORE ABBIA ESERCITATO LA L'ATTIVITÀ COLTIVATRICE PER UN BIENNIO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI - EPOCA DI RIFERIMENTO.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DI RIPRESA - DISCIPLINA EX D.L.G.C.P.S. N. 273 DEL 1947, COME MODIFICATO DALL'ART. 2 LEGGE N. 176 DEL 1978 - CONDIZIONE RICHIESTA - RELATIVA AL FATTO CHE IL CONCEDENTE O LOCATORE ABBIA ESERCITATO LA L'ATTIVITÀ COLTIVATRICE PER UN BIENNIO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI - EPOCA DI RIFERIMENTO.*
In tema di diritto di ripresa, la condizione richiesta dall'art. 1 lett. A) del d.l.G.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273 (come modificato dallo art. 2 della legge 10 maggio 1978 n. 176) - e cioè che il concedente o locatore abbia esercitato l'attività coltivatrice per un biennio negli ultimi dieci anni - va considerata con riferimento alla data della dichiarazione che lo stesso è tenuto a fare al conduttore, anche anteriormente al giudizio, di volere coltivare direttamente il fondo, per cui le eventuali contestazioni del conduttore, che costringono la controparte ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del proprio diritto, non possono risolversi in uno svantaggio per l'istante ed a favore di chi si sia ingiustamente opposto.*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 lett. A CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)