Sez. 3, Sentenza n. 3677 del 21/06/1984 (Rv. 435675 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DICHIARAZIONE DEL CONCEDENTE DI VOLER COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - NATURA - CONSEGUENZE - CONDIZIONI RICHIESTE DALL'ART. 1 LETT. A) DEL D.L.C.P.S. N. 273/1947 - SUSSISTENZA - MOMENTO DI RIFERIMENTO.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DICHIARAZIONE DEL CONCEDENTE DI VOLER COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - NATURA - CONSEGUENZE - CONDIZIONI RICHIESTE DALL'ART. 1 LETT. A) DEL D.L.C.P.S. N. 273/1947 - SUSSISTENZA - MOMENTO DI RIFERIMENTO.*
In tema di diritto di ripresa, la dichiarazione del concedente di "voler coltivare direttamente il fondo" integra un negozio unilaterale recettizio, cui la legge ricollega direttamente la esclusione della proroga, con la conseguenza che le condizioni richieste dall'art. 1 lett. A) del d.l.C.P.S. n. 273 del 1947 (come modificato dall'art. 2 della legge n. 176 del 1978) vanno considerate con riferimento alla data di tale dichiarazione, anche anteriore al giudizio, non potendo le eventuali contestazioni del conduttore, le quali costringano il concedente ad adire il giudice per il riconoscimento del proprio diritto, determinare uno spostamento temporale di un tale effetto. (Conf 1269/83, mass n 426053).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 lett. A CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)